Conclusi i negoziati BAR
Si sono concluse le negoziazioni per le Regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro (BAR) per gli assistenti e le assistenti clienti nonché per il personale di locomotiva, di manovra e di pulizia nella Produzione ferroviaria delle FFS. La nuova filosofia offre alle collaboratrici e ai collaboratori una distribuzione annuale individuale con chiari parametri di riferimento e opzioni per preferenze e richieste. A questa si aggiungono modifiche specifiche per i singoli gruppi professionali.
Bruno Zeller
La nuova filosofia della distribuzione
Di principio la filosofia della distribuzione sarà la stessa per le quattro BAR, a parte alcune particolarità specifiche alle singole professioni.
Se l’esito dei negoziati verrà approvato, in futuro la distribuzione dovrebbe avvenire in tre parti come segue:
1. Distribuzione annuale individuale
Le e i dipendenti riceveranno la loro distribuzione annuale personale al più tardi il 15 novembre dell’anno prima. Nella stessa vi troveranno registrati, come finora, i 115 giorni liberi, le vacanze e altre assenze già note.
Per i giorni di lavoro varranno fasce d’orario (fasce temporali) con una durata massima di 11 ore, che potranno tuttavia essere anche più corte. (Potranno esservi eccezioni solo per il personale dell’assistenza clienti che accompagna i trasporti delle tifoserie di calcio e il traffico viaggiatori internazionale.) Nelle fasce d’orario indicate saranno poi annotate le prestazioni, tuttavia ancora provvisorie e suscettibili di essere modificate. Al di fuori di queste fasce orarie non può essere pianificato nulla. Il tempo prima e dopo di esse vale come tempo libero garantito, di cui il datore di lavoro non può disporre.
Non ci sarà più una rotazione come quelle che conosciamo oggi. Ogni collaboratrice e collaboratore riceverà una distribuzione annuale personalizzata, che potrà influenzare in anticipo comunicando le proprie richieste e preferenze. Si potrebbe ad esempio chiedere come preferenza di farsi attribuire al massimo sei giorni di lavoro alla volta, oppure almeno due giorni liberi consecutivi. Queste preferenze saranno garantite. Per l’assistenza clienti, i due giorni liberi saranno garantiti in relazione con le disposizioni sui passaggi.
La distribuzione annuale sarà pubblicata il 15 novembre con le rispettive fasce d’orario e sarà valida fino al cambiamento d’orario di dicembre dell’anno successivo. Per il periodo tra il cambiamento d’orario e il 1° gennaio dell’anno successivo, i giorni di lavoro e quelli liberi saranno comunicati. Significa per esempio che il 15 novembre 2027 si saprà in quali giorni si dovrà lavorare tra Natale 2028 e il 1° gennaio 2029 compreso. Come avviene già oggi per il personale di locomotiva, in futuro per tutti e quattro i gruppi professionali sarà possibile avere un giorno libero garantito tra il 24 e il 26 dicembre, a condizione di aver lavorato in questi tre giorni l’anno prima.
Si punterà a una distribuzione equilibrata dei giorni liberi su tutti i mesi, con un obiettivo minimo di nove giorni al mese.
2. Distribuzione settimanale continua
Le fasce d’orario saranno sostituite da prestazioni pianificate. Gli orari d’inizio e di fine del servizio saranno così fissati precisamente e si situeranno all’interno della fascia temporale della distribuzione annuale. Sussisterà tuttavia ancora una parte flessibile, prima dell’inizio del servizio o dopo la fine dello stesso, di al massimo 60 minuti; questa tuttavia dovrà situarsi senza eccezioni entro la fascia oraria.
La distribuzione settimanale continua sostituirà l’attuale distribuzione mensile. In concreto, ogni settimana verrà resa nota un’ulteriore settimana, così che i turni siano conosciuti fra 35 e 41 giorni in anticipo. Da quel momento, le FFS potranno disporre unicamente della parte flessibile, mentre altri spostamenti dell’inizio o della fine del servizio non potranno più avvenire incondizionatamente.
3. Piano di servizio giornaliero
Il piano di servizio giornaliero includerà in modo definitivo le prestazioni, la parte flessibile sarà invece occupata interamente o parzialmente con corrispondente lavoro, oppure verrà a cadere.
Per la condotta dei treni, la manovra e il cleaning il piano di servizio giornaliero definitivo sarà pubblicato con 72 ore di anticipo. Per il personale dell’assistenza clienti, questo avverrà con un anticipo di sette giorni, salvo un possibile spostamento di +/-10 minuti dell’inizio o della fine del turno fino a tre giorni prima.
Sugli adeguamenti nelle singole BAR
Di seguito sono riportati i principali risultati dei negoziati specifici per categoria professionale. I testi completi delle BAR saranno comunicati ai membri interessati nei prossimi mesi.
BAR Cleaning (P 131.4) e Manovra (P 131.5)
- Viene cancellata la possibilità di attribuire pause tra le ore 23 e le ore 5.
- Di regola i turni di riposo inferiori alle 11 ore devono essere concordati con il personale interessato.
- Dopo un massimo di cinque giorni di lavoro con lavoro notturno tra due giorni liberi saranno assegnati almeno due giorni liberi. Si potrà derogare da questa norma d’intesa con la collaboratrice o il collaboratore interessato. Sono esclusi i dipendenti impiegati esclusivamente per il lavoro notturno.
- Le Interruzioni del lavoro principali si svolgono in luoghi di pausa definiti, per le interruzioni del lavoro secondarie dev’essere disponibile un accesso a servizi igienici non pubblici, altrimenti almeno a uno pubblico; in questo caso il personale dev’esserne informato attivamente.
- Per quanto possibile occorre evitare di assegnare un singolo giorno di riposo. Se ciò non è possibile, un giorno di riposo singolo deve avere una durata di almeno 36 ore. Con l’accordo (codecisione) della collaboratrice / del collaboratore, questa durata può essere ridotta a 33 ore.
- Per la preparazione all’esame periodico, al personale della manovra viene accordato un giorno, come pure un secondo giorno dal 58° anno d’età.
- Per la presa delle misure del vestiario di servizio vale il tempo effettivo da domicilio a domicilio.
BAR Condotta dei treni (P 131.3)
Che cosa cambia:
- Cifra 2.1: La durata massima di un turno di lavoro ammonterà in futuro a 10,5 e non più a 11 ore.
- Cifra 2.6: In futuro i «turni di lavoro notturno» non potranno terminare dopo le ore 4.30, una conclusione dopo questo limite sarà possibile solo con il consenso del personale interessato.
- Il numero di turni che terminano o iniziano tra le ore 0.00 e le ore 4.00 viene mantenuto al massimo a quattro consecutivi. Potranno essere di più, ma al massimo sette, con il consenso della persona interessata.
- Cifra 2.7.2: Le interruzioni del lavoro principali si svolgono in luoghi di pausa definiti, per le interruzioni del lavoro secondarie dev’essere disponibile un accesso a servizi igienici non pubblici, altrimenti almeno a uno pubblico. In un simile caso il personale dev’esserne informato attivamente.
- Cifra 2.8.4: Una riduzione del turno di riposo fino a 10 ore non potrà più avvenire nell’ambito della partecipazione aziendale, ma solo nel singolo caso con il consenso del personale interessato.
- Il turno di riposo potrà essere ridotto fino a nove ore per altre funzioni senza attività rilevanti per la sicurezza, al passaggio dal turno notturno o tardi al servizio d’ufficio o da un servizio d’ufficio al servizio d’ufficio seguente.
- Cifra 2.8.5: In caso di turni di riposo fuorivia, per i turni di guida il tempo di trasferimento per e dall’albergo vale come tempo di lavoro.
- Cifra 2.12.1: Se un appuntamento con il Medical Service e/o un dialogo di servizio (ex-colloquio di gestione e di sviluppo) cade in un giorno libero, in futuro varrà sempre il tragitto dal luogo di domicilio (da porta a porta).
- Per la preparazione all’esame periodico, dal 58° anno d’età viene accordato un secondo giorno.
- Cifra 3.1: I lavori accessori non saranno più calcolati come forfait di 10 minuti all’inizio del turno. Ora, l’impegno di lavoro sarà meglio riconosciuto, con un tempo complessivo di 20 minuti giornalieri. Tuttavia solo quattro minuti verranno attribuiti all’inizio del servizio per i compiti che sussistono effettivamente a questo momento. Gli altri 16 saranno integrati in blocco nel turno come prestazione; questo potrà avvenire per esempio anche durante un viaggio di servizio. Se questi 16 minuti non possono essere integrati in un turno, o se vengono a cadere per ragioni d’esercizio, saranno computati prima dell’inizio del servizio o dopo la fine dello stesso.
BAR Assistenza clienti (P 131.2)
- Cifra 2.2: Invece dell’attuale supplemento di tempo forfetario di 18 minuti a turno per lavori accessori, in futuro nel turno saranno registrati 17 minuti; di cui 7 all’inizio del servizio per le mansioni svolte effettivamente in quel momento. Gli altri 10 minuti verranno integrati in blocco nel turno come prestazione, in un luogo per la pausa definito. Se questi 10 minuti non possono essere integrati in un turno, o vengono a cadere per ragioni d’esercizio, saranno computati prima dell’inizio del servizio o dopo la fine dello stesso. Da questo tempo per lavori accessori viene a cadere il deferimento di viaggiatori, che in futuro verrà annunciato e conteggiato come tempo effettivamente impiegato.
- Prestazioni DB: Saranno attribuiti 10 minuti come forfait per turno, 12 minuti come finora per prestazioni ÖBB.
- Anche altri compiti saranno riconosciuti e compensati: il ricevimento e la messa in servizio di nuovi dispositivi e il tempo occorrente per le procedure di natura penale.
- Ogni cinque anni, in vista dell’esame periodico sarà ora accordato un giorno per la preparazione.
- Cifra 4.2: La norma in vigore oggi per le prestazioni notturne della S-Bahn di Zurigo, viene adattata ed estesa all’insieme delle prestazioni notturne (traffico a lunga percorrenza incluso). In un periodo di 28 giorni sono possibili al massimo sei turni, dal compimento del 55° anno d’età al massimo tre turni.
- Cifra 6.1: Un turno di riposo potrà durare meno di 11 ore, ma solo se lo desidera la persona interessata e dovrà avere una durata minima di 10 ore.
- Cifra 7.2: Con la filosofia della distribuzione, i modelli di rotazione diverranno obsoleti.
- Cifra 7.4: La norma per i passaggi prima/dopo giorni liberi rimarrà di principio immutata, vi si potrà tuttavia derogare se la persona interessata ne fa esplicitamente richiesta.
- Con le FFS è stato inoltre possibile stilare un’intesa per l’assistenza alla clientela in relazione con la sicurezza nel treno; abbiamo inoltre avuto la garanzia che la CT sarà coinvolta nell’allestimento di un indice degli aggravamenti del lavoro.
- Per le eccezioni menzionate nella filosofia di distribuzione riguardanti l’accompagnamento dei trasporti delle tifoserie di calcio, così come talune prestazioni nel traffico viaggiatori internazionale, che non possono essere programmate in un turno di massimo 11 ore, non sarà più possibile alcuna parte flessibile.